COVID-19: DECRETO LEGGE n. 127 del 21 settembre 2021

COVID-19: DECRETO LEGGE n. 127 del 21 settembre 2021

Facendo seguito all’entrata in vigore del DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N.127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, di seguito riportiamo le principali novità intervenute.

Il decreto interviene per stabilire l’obbligatorietà della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (cosiddetto GREEN PASS) per l’accesso al luogo di lavoro nel settore pubblico e privato.

In riferimento al D.L. 127/2021 si riporta di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni emanate:

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato D.L. 21 settembre 2021 n.127

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, è inserito il «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)

ENTRATA IN VIGORE:  22-09-2021

DURATA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE: dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza);

A CHI E’ RIVOLTO: a CHIUNQUE svolga un’attività lavorativa nel settore privato e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;

COSA VIENE RICHIESTO: POSSEDERE e ESIBIRE, su richiesta, la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta.

CHI VIENE ESCLUSO:  SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute

CHI DEVE VERIFICARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI: DATORI DI LAVORO

MODALITA’ OPERATIVE PER ORGANIZZARE LE VERIFICHE: entro il 15 ottobre 2021, i DATORI DI LAVORO DEVONO DEFINIRE LE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

COSA SUCCEDE A CHI NON HA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19: nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati ASSENTI INGIUSTIFICATI fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: dopo il QUINTO GIORNO di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONI:  I DATORI DI LAVORO in caso di assenza di verifica del certificato verde COVID19 o di mancata adozione delle misure organizzative per la verifica possono incorrere in una sanzione che varia da 400,00 a 1.000,00 EuroI LAVORATORI in caso di accesso ai luoghi di lavoro senza il certificato verde COVID19 valido o senza esenzione certificata possono incorrere in una sanzione che varia da 600,00 a 1.500,00 Euro

Entro il 30 settembre 2021 è stata prevista la pubblicazione di linee guida per la corretta applicazione del decreto al fine di rendere operativo il controllo alla data del 15 ottobre P.V.

 

Il Ns. studio resta a Vs. disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità.
Studio FIA S.n.c.