
13 Ott EMERGENZA CORONAVIRUS – Aggiornamento del 13 Ottobre 2020
Facendo seguito ai nostri precedenti articoli ed in relazione all’evolversi dell’emergenza Coronavirus COVID-19, riteniamo utile portare alla Vs. attenzione le disposizioni introdotte dal NUOVO DPCM 13/10/2020 in materia di “misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19” e valide per il periodo compreso tra il 14/10/2020 e il 13/11/2020.
In particolare, per quanto riguarda gli AMBIENTI DI LAVORO si segnala che:
- Rimangono in vigore (senza modifiche) i contenuti dei PROTOCOLLI CONDIVISI DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 nei luoghi di lavoro sottoscritti il 24 Aprile 2020. (Art.1 oma 1 e Art.2)
- Sono consentiti i corsi di formazione in presenza da effettuarsi in materia di salute e sicurezza solo a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato da INAIL. Si ritiene utile ricordare che comunque fino al termine dell’emergenza (31/01/2020), nella difficoltà di poter partecipare o svolgere corsi in presenza, sono comunque mantenuti validi i corsi di formazione che nel frattempo sono arrivati a scadenza. E’ sempre ammessa, laddove possibile, la formazione a distanza (FAD) ovvero la frequenza di corsi online.
- Per le attività professionali organizzate in lavoro d’ufficio (tipicamente gli uffici / studi professionali) si evidenzia che il DPCM raccomanda quanto segue:
- siano attuate anche mediante lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o modalità a distanza,
- siano incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva,
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, dove non fosse possibile rispettare le distanze di almeno 1 metro come principale misura di contenimento con adozione di strumenti di protezione individuali,
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali
- Secondo la collegata ordinanza del Ministero della Salute del 13/10/2020, sono ridotti a 10 gg i tempi dell’isolamento per molte casistiche di positività ed inoltre è possibile il rientro in comunità anche dopo un solo tampone con esito negativo (rispettando i tempi previsti per l’esecuzione del test e le disposizioni delle varie casistiche)
Le disposizioni legislative, introdotte nella finalità di contenere il processo di diffusione del contagio da Covid-19, richiedono la massima collaborazione da parte di tutte le varie funzioni aziendali e delle maestranze e pertanto si raccomanda alle aziende promuovere al proprio interno un’adeguata informazione rivolta a tutto il personale.
Rimaniamo a disposizione per ogni necessità.
Studio FIA S.n.c.